I diritti sulle pubbliche affissioni sono un'entrata di competenza del Comune regolata dal Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 18 e seguenti e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
I diritti sulle pubbliche affissioni hanno natura in parte di tributo in parte di corrispettivo per un servizio reso dal Comune e consistente, appunto, nell'affiggere, negli spazi a ciò destinati, manifesti o altro materiale pubblicitario o comunque da rendere noto al pubblico previo pagamento di una commissione il cui importo è rapportato agli spazi occupati e al periodo di esposizione.
Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
Il periodo di esposizione dovrà essere concordato con l'Ufficio tributi in base alla disponibilità degli spazi.