È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente):
- presentare ricorso indirizzato al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
- presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Approfondimenti
Ricorso presentato al prefetto
Opposizione presentata al giudice di pace
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Ultimo aggiornamento: 21/01/2024 00:14.32