Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

Versare l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

L'imposta sulla pubblicità è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 5). Per effetto di tali disposizioni la pubblicità effettuata su strade, piazze e su altri spazi esistenti nel territorio comunale di pubblico transito, ovvero quella eseguita negli esercizi pubblici, nei locali di pubblico spettacolo, all’interno dei mezzi di trasporto e in qualunque altro luogo in cui l’accesso è consentito liberamente, sia pure in alcuni orari o previo pagamento di biglietto d’ingresso, è soggetta al pagamento del relativo tributo.

È soggetta ad imposta anche la pubblicità esposta in luoghi privati, a condizione che la stessa sia visibile o percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti (Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 7).

Per commisurare l'imposta la norma tiene conto della superficie del mezzo pubblicitario utilizzato risultando del tutto irrilevante il numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde. La ratio della norma risiede nell’assumere, come parametro di commisurazione dell’imposta, il mezzo pubblicitario utilizzato, la cui superficie si pone come unica base di determinazione del tributo, mentre risulta del tutto irrilevante il numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde.

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

L’imposta sulla pubblicità è dovuta:

  • per la pubblicità annuale (permanente), l’imposta deve essere versata entro il 31 gennaio (salvo proroga con apposita deliberazione) ed M.T. S.p.a provvede alla spedizione dei bollettini a tutti i contribuenti
  • per la pubblicità temporanea o esposta in corso d’anno, il pagamento deve avvenire prima dell’esposizione dei mezzi tramite bollettino postale.
Come si calcola?

L'importo si determina secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 7.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune e variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si paga?

Il versamento dei diritti deve avvenire dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Come si paga?

Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si presenta la dichiarazione?

Dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo, prima di iniziare la pubblicità il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 8. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente variazione dell’imposta, e di rimozione del mezzo pubblicitario.

La dichiarazione relativa a pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa modalità stabilita dal Regolamento comunale.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:21.22